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REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SECONDARIO (SSIS) DELLA VALLE D’AOSTA

TITOLO I
STRUTTURA E ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA

Art. 1 - Scopi e articolazione della Scuola
1. La Scuola è una struttura interna all’Università della Valle d’Aosta; essa opera in collaborazione con i Consigli di corso di studio e con i Comitati accademici dell’Ateneo.
2. La Scuola si articola in indirizzi e ciascun indirizzo corrisponde ad una pluralità di classi di abilitazione all’insegnamento.
3. La Scuola è finalizzata alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria, in armonia con quanto previsto nell’Allegato A del DM 26 maggio 1998.

Art. 2 - Durata degli studi e titolo rilasciato
1. La durata legale del corso degli studi della Scuola è di due anni, suddivisi in quattro semestri.
2. L’esame di Stato sostenuto al termine del corso di studi della Scuola abilita all’insegnamento per le classi di abilitazione corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea o titoli equipollenti di cui sono titolari gli specializzandi ed ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Ammissione alla Scuola
1. Costituiscono titolo di ammissione alla prova di ingresso della Scuola, relativamente ad ogni specifica classe di abilitazione:
a) le lauree che danno accesso all’abilitazione con le specificazioni relative al curricolo ed agli esami sostenuti previste dalla normativa emanata in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione;
b) i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli I.S.E.F. e lo I.U.S.M.;
c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell’Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.
2. Si accede alla Scuola tramite il superamento di prove d’ingresso specifiche per ogni Indirizzo e per ogni classe di abilitazione e sulla base dei posti disponibili.
3. Compatibilmente con la disponibilità di posti nei singoli indirizzi e fatta salva la rispondenza dei criteri di valutazione della SSIS di provenienza, è possibile per i candidati che abbiano superato la prova di ammissione presso altra SSIS chiedere l’iscrizione al primo anno della SSIS dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. Il Comitato di Proposta della SSIS definisce annualmente i criteri e le modalità per la copertura degli eventuali posti disponibili.

Art. 4 - Attività didattiche e formative, crediti e debiti, frequenza
1. Le attività didattiche e formative della Scuola sono suddivise in quattro aree: area trasversale per la formazione alla funzione docente, area delle didattiche disciplinari degli indirizzi, laboratori e tirocini.
2. Le attività didattiche e formative della Scuola si svolgono in lingua italiana o in lingua francese.
3. A tutte le attività didattiche e formative è riconosciuto un peso in crediti, in armonia con i criteri dettati dal DM 26 maggio 1998.
4. La Scuola prevede un sistema di valutazione di crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato fuori dalla Scuola. La valutazione di tali crediti, di competenza del Comitato di proposta, può comportare una riduzione delle attività di formazione fino ad un massimo di 60 crediti; la valutazione di crediti per le attività di tirocinio non può comunque essere superiore a 10 crediti.
5. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dal Comitato di Proposta può ottenersi o mediante frequenza di corsi di insegnamento universitari o comunque secondo le indicazioni stabilite per ogni singolo iscritto nel suo piano di studi. La verifica dell'avvenuto completamento, ove non sia stato sostenuto regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso. L’impegno relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al curricolo di formazione previsto e non entra perciò nel computo dei crediti della Scuola.
6. La frequenza è obbligatoria; per l’ammissione agli esami relativi ai singoli insegnamenti lo studente deve attestare una frequenza pari almeno ai due terzi dell’attività formativa interessata. Eventuali deroghe per gravi e circostanziati motivi saranno valutate caso per caso ed eventualmente concesse dal Comitato di proposta della Scuola. Per maternità, servizio militare o civile (leva obbligatoria) e per gravi ragioni di salute, adeguatamente comprovate da specifica documentazione, è possibile usufruire di uno slittamento fino a due semestri. Per gli ammessi al dottorato di ricerca è previsto il mantenimento dell’iscrizione alla SSIS e lo slittamento dell’attività didattica e formativa fino al completamento del dottorato.
7. Per l’iscrizione al secondo anno di corso, lo specializzando deve aver ottenuto 60 crediti. Qualora abbia ottenuto almeno 45 crediti entro la sessione di settembre, può iscriversi al secondo anno e recuperare il debito in corso d’anno. Qualora non abbia ottenuto almeno 45 crediti entro la sessione di settembre, può riscriversi per una volta sola al primo anno come “ripetente”, con l’esonero dalla frequenza di quei corsi per i quali abbia già ottenuto i crediti. Lo specializzando ripetente che entro la sessione di settembre non ottiene 45 crediti, perde il diritto all’iscrizione e decade dallo status di specializzando SSIS.
8. Per presentarsi all’esame finale, lo specializzando deve aver ottenuto tutti i 120 crediti previsti. In caso contrario, lo specializzando può riscriversi una volta sola al secondo anno come “ripetente”, con l’esonero dalla frequenza di quei corsi per i quali abbia già ottenuto i crediti. Lo specializzando ripetente deve completare il raggiungimento dei 120 crediti entro la sessione di settembre; in caso contrario perde l’iscrizione alla SSIS e decade dallo status di specializzando SSIS.
9. E’ consentito, nei limiti della normativa universitaria, interrompere gli studi nella Scuola per non più di un anno per ogni anno di corso, ad eccezione dell’interruzione per ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente comma 4. Alla ripresa degli studi, lo studente dovrà versare una tassa di ricognizione oltre alle normali tasse annuali. La ripresa degli studi potrà avvenire solo a condizione che in quell’A.A. sia prevista l’attivazione della o delle classi di abilitazione per cui lo studente ha chiesto l’interruzione. L’interruzione di durata minima è quella di un semestre; agli effetti della tassa di ricognizione è equiparata all’interruzione annuale.

Art. 5 - Esami e prova finale
1. Le singole attività didattiche e formative sono oggetto di valutazione espressa in trentesimi da parte del docente titolare e, per le attività di tirocinio, da parte del supervisore dell’indirizzo a cui lo specializzando è iscritto.
2. I moduli laboratoriali di durata inferiore alle 15 ore non sono valutati in trentesimi ma fanno oggetto di un giudizio di idoneità che ne sancisce il superamento.
3. Le sessioni per la valutazione delle attività formative sono, di norma, tre per ciascun anno accademico, secondo un calendario definito annualmente dal Comitato di proposta.
4. Gli esami per l’ammissione al secondo anno o per l’ammissione all’esame finale riguardano, di norma, una pluralità di attività formative, raggruppate per aree disciplinari, e fanno capo alle valutazioni ottenute nelle attività di cui ai commi 1 e 2; uno degli esami è riferito alle attività di tirocinio.
5. La prova finale per il conseguimento del diploma di specializzazione, ai sensi di quanto stabilito dal DM 26 maggio 1998, consiste in una prova scritta e in un colloquio che prevede la presentazione e la discussione di una relazione scritta, riguardante le attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio, e l’illustrazione della prova scritta. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività della scuola, secondo quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale.
6. Le sessioni per la prova finale di specializzazione sono tre per ciascun anno accademico, secondo un calendario definito annualmente dal Comitato di proposta della Scuola.
7. Al candidato che non supera le prove d’esame è consentita la partecipazione a successive sessioni d’esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente. L’esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.

Art. 6 - Curricolo aggiuntivo per il conseguimento del titolo di specializzazione valido per il sostegno
1. Gli abilitati presso la SSIS Valle d’Aosta o presso altra SSIS nazionale possono accedere ad attività formative integrative per il conseguimento del titolo di specializzazione valido per il sostegno, secondo modalità definite annualmente dal Comitato di proposta e sulla base dei posti disponibili.
2. Gli insegnamenti e le attività previsti in funzione del conseguimento della specializzazione per il sostegno sono finalizzati all’acquisizione di competenze metodologiche e operative nel settore dell’handicap per la formazione degli insegnanti di sostegno.
3. Le attività didattiche e formative si svolgono in almeno un semestre e corrispondono a un totale di 60 crediti.
4. L’esame finale di abilitazione consiste nella discussione di una relazione scritta riguardante le esperienze di laboratorio e di tirocinio svolte nell’ambito del sostegno.
5. Al candidato che non supera le prove d’esame è consentita la partecipazione a successive sessioni d’esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente. L’esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.

Art. 7 - Trasferimenti
1. Per gli studenti già iscritti presso altre sedi universitarie, non è ammesso il trasferimento al primo anno di corso della SSIS Valle d’Aosta, ma soltanto al secondo. Di norma, tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio di accertamento della conoscenza della lingua francese. Sulla base del possesso dei requisiti curriculari previsti per il passaggio dal I al II anno di corso della SSIS Valle d’Aosta, della disponibilità di posti nel relativo indirizzo e dell’esito della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, sarà valutata l’ammissibilità del trasferimento. Inoltre, sulla base della documentazione relativa al curriculum seguito dallo specializzando, saranno valutati eventuali debiti o crediti per la stesura e l’approvazione del piano di studi individuale. Il Comitato di Proposta della SSIS definisce annualmente i criteri e le modalità per i trasferimenti.
2. Per i trasferimenti dalla SSIS Valle d’Aosta presso altre Scuole, occorre formulare apposita domanda presso la Segreteria Studenti, che rilascerà il nulla osta con la carriera dello specializzando, secondo la normativa vigente.

TITOLO II
GESTIONE DELLA SCUOLA E SUPERVISIONE DEL TIROCINIO

Art. 8 - Organi della Scuola
1. Sono organi della Scuola: il Comitato di Proposta e il Presidente.

Art. 9 - Comitato di proposta della Scuola
1. Il Comitato di proposta è formato dai docenti di ruolo di Ateneo titolari di insegnamenti presso la Scuola di Specializzazione, nonché dai docenti a contratto.
2. Il Comitato di proposta svolge i seguenti compiti:
a) approva il Regolamento didattico della Scuola, da sottoporre al Senato Accademico;
b) elegge il Presidente;
c) delibera annualmente l’attivazione degli indirizzi e dei relativi insegnamenti;
d) delibera annualmente il manifesto degli studi della Scuola;
e) assume le deliberazioni relative al curricolo aggiuntivo per la validità del diploma della Scuola ai fini delle attività di sostegno (SSOS 400 ore);
f) approva i criteri generali delle attività didattiche e formative;
g) approva annualmente il calendario delle attività didattiche e formative e degli esami;
h) delibera circa l’affidamento dei compiti didattici nella Scuola;
i) delibera circa il conferimento di supplenze per gli insegnamenti attivati nella Scuola;
j) delibera circa l’attribuzione di contratti a docenti esterni all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste;
k) approva gli schemi di convenzione con le scuole per lo svolgimento delle attività di tirocinio, nonché i criteri per l’individuazione delle scuole stesse;
l) delibera sul fabbisogno di personale docente di scuola secondaria da utilizzare con funzioni di supervisione del tirocinio e su eventuali rinnovi dei rispettivi incarichi biennali;
m) definisce, per quanto non sia disposto nel Regolamento, le modalità delle collaborazioni con altri Enti;
n) delibera sui criteri di ammissione alla Scuola;
o) adotta linee-guida per tutte le determinazioni concernenti i piani di studio; relativamente ai singoli piani di studio, delibera su eventuali curricoli abbreviati o prolungati e sulle ammissioni al 2° anno della Scuola;
p) verifica la funzionalità complessiva della programmazione e dell’attività;
q) propone agli organi accademici eventuali modifiche all’ordinamento didattico della Scuola.
3. Alle sedute del Comitato di Proposta partecipano, senza diritto di voto, i supervisori del tirocinio ed un rappresentante degli specializzandi.
4. Le deliberazioni relative ai punti b, c, e, h, i, j, l, q del precedente comma 2 vengono adottate nella composizione ristretta ai docenti di ruolo dell’Ateneo.
5. Il Comitato di Proposta è convocato dal Presidente, almeno due volte l’anno, con un anticipo di almeno sette giorni in via ordinaria e di almeno tre giorni in via d’urgenza. La convocazione può essere inviata per posta elettronica, via fax, per posta prioritaria, per telegramma.
6. Per la validità delle sedute del Comitato di proposta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto.

Art. 10 - Il Presidente
1. Il Presidente viene eletto dal Comitato di proposta. L’elettorato attivo spetta ai Professori di Ia e di IIa fascia e ai Ricercatori del Comitato in ruolo presso l’Ateneo. L’elettorato passivo è costituito dai Professori di Ia e IIa fascia del Comitato di Proposta in ruolo presso l’Ateneo.
2. Il Presidente resta in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta la Scuola in sede accademica ed extra-accademica;
b) coordina e sovrintende alle attività della Scuola;
c) convoca e presiede il Comitato di proposta della Scuola;
d) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato di proposta della Scuola;
e) cura i rapporti con i Ministeri interessati, con le altre Scuole, con il Comitato regionale di coordinamento, con le istituzioni scolastiche, con tutte le altre amministrazioni ed enti interessati;
f) istruisce le proposte relative ai piani di sviluppo della Scuola e all’attivazione degli indirizzi e dei corsi della Scuola nonché predispone le previsioni finanziarie correlate alle attività della Scuola;
g) nomina le commissioni di valutazione per l’accesso degli studenti, le commissioni degli esami e le componenti accademiche delle commissioni degli esami di diploma di specializzazione.
4. Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni a Professori o Ricercatori dell’Ateneo membri del Comitato di Proposta.
5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato di proposta della Scuola, sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 11 - Utilizzazione di personale scolastico presso la Scuola per la supervisione del tirocinio
1. Le attività di tirocinio e le rispettive valutazioni sono curate da insegnanti delle scuole secondarie, da utilizzare in regime di tempo parziale, in qualità di supervisori del tirocinio e di coordinatori di altre attività didattiche, sulla base di apposite intese con le autorità scolastiche competenti.
2. I supervisori del tirocinio vengono individuati con una selezione stabilita da un apposito bando; la loro utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio su deliberazione del Comitato di proposta della Scuola.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Approvazione del Regolamento della Scuola
1. In seguito all’approvazione del Senato accademico, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel Decreto Rettorale medesimo.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative in vigore o quelle del Regolamento Didattico di Ateneo immediatamente dopo l’approvazione da parte degli organi accademici competenti.

Art. 13 - Modifiche del Regolamento della Scuola
1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato di proposta, di propria iniziativa, approvate al Senato Accademico con le stesse modalità previste dall’art. 12 comma 1, ed emanate con decreto del Rettore.
Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità alla data stabilita nel Decreto Rettorale di emanazione.
Presentazione
Regolamento didattico della SSIS
Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria
Ordinamento didattico Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola Secondaria
Piano di studi SSIS
Tirocinio
Programmi
© 2000-2001 Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
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