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Criteri e modalità per la concessione degli spazi

Art. 1 – Oggetto

  1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione degli spazi situati nelle sedi dell’Università a soggetti, pubblici e privati, esterni all’Ateneo.
  2. L’utilizzo delle strutture deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti, dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano delle emergenze di Ateneo.

Art. 2 – Concessione

  1. Ricorrendone le condizioni di compatibilità con le attività didattiche, scientifiche e amministrative dell’Ateneo, nonché con i giorni e l’orario di apertura/chiusura delle sedi, le aule di cui all’art. 1 possono essere concesse a titolo oneroso per lo svolgimento di attività culturali, formative, concorsuali e di divulgazione scientifica, anche nelle forme congressuali e seminariali. In ogni caso non possono essere concessi spazi per fini di propaganda politica, partitica, religiosa e per attività commerciali, ad eccezione, in quest’ultimo caso, delle attività editoriali e di divulgazione scientifica.
  2. I costi per la concessione delle aule, comprensivi del servizio di apertura e chiusura, del servizio di pulizia ordinario, del consumo di energia elettrica e dell’eventuale utilizzo degli impianti tecnici e audiovisivi presenti sono stabiliti dal Consiglio dell’Università.
  3. Il servizio di assistenza tecnica è da considerarsi obbligatorio per l’utilizzo dell’aula Sant’Anselmo, nonché in caso di necessità di utilizzo degli impianti tecnici e audiovisivi presenti nelle altre aule.
  4. Nella richiesta di concessione delle aule occorre indicare l’orario di utilizzo complessivo, considerando anche i tempi di allestimento e di riordino.
  5. Il riepilogo dei costi connessi alla concessione delle aule è pubblicato sul sito internet di Ateneo.
  6. Gli spazi di cui all’art. 1 possono essere concessi a  titolo gratuito, fermo restando l’applicazione delle tariffe previste in caso di necessità di utilizzo degli impianti tecnici e audiovisivi, nei casi di:
    1. attività culturali, congressuali/seminariali, strettamente connesse con le attività didattiche, scientifiche e amministrative dell’Ateneo, organizzate da soggetti esterni, pubblici e privati, in collaborazione con l’Università o che ne presuppongano il coinvolgimento;
    2. eventi di particolare rilievo promossi da enti pubblici del territorio;
    3. attività organizzate da istituti scolastici regionali, che non prevedano la disponibilità del personale dell’Università.
  7. La domanda di utilizzo degli spazi deve essere effettuata utilizzando un apposito modulo, da compilare direttamente sul sito internet di Ateneo, di norma dieci giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione/evento. La richiesta sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale e di riscontro scritto di norma entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nei casi in cui al comma 6, lettere a) e b), la richiesta sarà oggetto di valutazione congiunta da parte del Rettore e del Direttore Generale.
  8. In casi eccezionali, può essere autorizzato l’utilizzo delle strutture nei giorni festivi oppure oltre il normale orario di apertura delle sedi, pubblicato sul sito internet di Ateneo. In tali casi, accertata la disponibilità, saranno addebitati anche tutti i costi del personale ausiliario impiegato, sulla base dei costi orari stabiliti dal Consiglio dell’Università.

Art. 3 – Responsabilità del soggetto utilizzatore

  1. Rimane in capo al soggetto utilizzatore ogni responsabilità relativa a eventuali danni subiti da tutti coloro della cui opera professionale lo stesso si avvale, nonché arrecati alle strutture e alle dotazioni così come accertati, ad insindacabile giudizio, dall’Università.
  2. Il soggetto utilizzatore che ottiene la concessione delle aule si impegna a prendere visione del piano delle emergenze di Ateneo, rispettandone le disposizioni.
  3. Il soggetto utilizzatore si impegna ad effettuare il pagamento indicato nel documento di concessione degli spazi, tramite bonifico ordinario a favore dell’Ateneo a seguito di trasmissione della fattura.
  4. I locali devono essere restituiti nelle condizioni in cui vengono concessi. In caso di danneggiamenti, i costi necessari per la riparazione o la sostituzione dei materiali e/o degli arredi danneggiati verranno addebitati al soggetto utilizzatore.
  5. Il soggetto utilizzatore deve tassativamente rispettare l’orario comunicato nella richiesta. Ad insindacabile giudizio dell’Ateneo, eventuali ed imprevedibili sforamenti di orario verranno conteggiati a posteriori e addebitati con regolare fattura.
  6. Per l’utilizzo delle attrezzature tecniche audio-video di proprietà dell’Ateneo, occorre fare riferimento al personale tecnico preposto al servizio.
  7. Allestimenti temporanei e attrezzature aggiuntive potranno essere introdotti nei locali solo dopo specifica autorizzazione da parte della Direzione Generale.
  8. L’Università non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi nei locali.

Art. 4 – Concessione di ulteriori spazi

  1. Il Direttore Generale può valutare la concessione di ulteriori spazi interni all’Ateneo o nelle sue pertinenze nel caso risultino funzionali allo svolgimento delle attività oggetto della richiesta.

Allegati

Criteri e modalità per la concessione di spazi a soggetti esterni all’Università della Valle d'Aosta (115 KB)
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